La Consulenza Tecnica d’Ufficio nel contesto delle separazioni giudiziali rappresenta un percorso valutativo, solitamente svolto da uno psicologo, incentrato sulle dinamiche relazionali che caratterizzano i legami familiari, con l’obiettivo di stabilire l’affidamento o la frequentazione dei figli.
Il processo della consulenza inizia con il quesito del Giudice e si conclude con la restituzione operata dal Consulente Tecnico d’Ufficio (d’ora in poi CTU) e dai CTP (Consulenti Tecnici di Parte), riguardante le aree di rischio, le risorse a disposizione dei membri della famiglia e, soprattutto, la modalità di affidamento del minore o dei minori “contesi”.
Una volta avviata la perizia, il CTU che voglia seguire un’ottica transazionale (Cigoli, 1996), condurrà colloqui individuali e di coppia con gli ex partner e le famiglie di origine (per valutare le risorse dei nonni), focalizzandosi non sul singolo individuo – specialmente quando quest’ultimo sembra manifestare maggiormente le proprie difficoltà (come ansia o depressione), un fenomeno che nella prospettiva terapeutica si può definire “paziente designato” (Minuchin, 1974) – ma piuttosto analizzando le dinamiche del sistema, la famiglia, cercando di comprendere le ragioni sistemiche per cui l’individuo o gli individui della famiglia hanno vissuto o stanno vivendo e soffrendo. Sofferenze che si manifestano spesso in forma passiva o aggressiva.
L’analisi transazionale è complessa, ma altrimenti si corre il rischio di cadere nella trappola di elaborare una mera perizia psicologica sui genitori, come purtroppo a volte i giudici chiedono nel quesito. La causa del malessere risiede però non nel singolo, ma nel sistema. Il sistema (la famiglia) è frequentemente edulcorato dal comportamento dominante, aggressivo o manipolativo di qualcuno, che può usare il minore per vendicarsi sull’altro. Come già accennato, comprendere questa dinamica può essere difficile e complicato.
Un elemento fondamentale della Consulenza Tecnica d’Ufficio è il minore, o i minori. Questa affermazione potrebbe sembrare scontata, ma ho spesso notato che, poiché la Consulenza Tecnica d’Ufficio non è un evento isolato, ma piuttosto una continuazione di tutto ciò che è avvenuto in precedenza, se gli ex partner vengono lasciati liberi di esporre il loro punto di vista e il loro vissuto, il minore tende a essere facilmente trascurato o triangolato, ovvero strumentalizzato per attaccare l’altra parte riguardo a trascuratezze, maltrattamenti o altre mancanze.
Se si definisce il CTU come “gli occhiali del giudice”, propongo di rinominarlo “avvocato del minore”, poiché è fondamentale che si impegni il CTU a ricordare il minore stesso, a comprenderne le esigenze e a supportarlo verso un futuro più sereno. Infatti, chi soffre di più in questa situazione, anche se spesso non ha voce, è proprio il figlio o i figli.
In relazione al minore, durante la perizia è cruciale comprendere quale dei due genitori sia più in sintonia con lui, chi conosca meglio i suoi bisogni, le sue necessità e le sue paure, e chi sia in grado di interpretarne i comportamenti con maggiore insight ed empatia. In questo contesto, è essenziale che il CTU ponga domande approfondite, richiedendo esempi specifici. Non credo che in questo senso la storia della coppia debba ricevere troppa attenzione.
Un altro aspetto importante della consulenza tecnica d’ufficio è che il CTU debba aspettarsi un clima di collaborazione e disponibilità meramente artificiale. I buoni propositi sono frequentemente suggeriti da alcuni CTP per far apparire i loro clienti sotto una luce favorevole durante la perizia.
Ciò che il CTU però può fare è osservare gli elementi trasformativi del processo (parafrasando Mazzei, 2002), cercando di capire se ci siano motivazioni al mettersi in discussione non ripetitive, ma profonde e elaborate per una collaborazione. È importante analizzare cosa sia cambiato nel tempo, come e perché gli ex coniugi abbiano compreso la necessità di superare la conflittualità coniugale per garantire una continuità genitoriale, e quanto, di contro, il desiderio di vendetta nei confronti dell’ex possa influenzare il loro rapporto col minore.
Ricordo, infine, che con la legge sull’affidamento condiviso del 2006, al prescindere dalla domanda del giudice, sono due i criteri che devono essere seguiti con rigore per stabilire l’affidamento o la maggior frequentazione a uno dei due genitori:
1. Chi dei due genitori comprende, interpreta meglio i bisogni del minore e possiede le risorse (es. competenze, empatia, casa, nonni) ottimali o migliori per lui.
2. Chi concede sinceramente all’altro genitore un accesso più ampio al minore.
Buon lavoro.
Bibliografia:
- V. Cigoli, G. Galimberti, M. Momelli, “Il legame disperante”, Cortina, 1996.
- D. Mazzei, “La mediazione familiare”, Cortina, 2002.
- S. Minuchin, “Famiglie e terapia della famiglia”, Astrolabio, 1976.